Interviene Mirko Ravicini, imprenditore abruzzese e blogger sul sito Mirkoravicini.com , per spiegare la differenza tra POS Piano Operativo di Sicurezza e PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Con la sua azienda Abruzzoservizi Mirko Ravicini offre servizi di gestione e manutenzione di macchinerri e mezzi di sollevamento terra ai cantieri industriali.
Differenze tra POS e PSC: l’introduzione di Mirko Ravicini
Il cantiere è tra i luoghi di lavoro con il più alto rischio di incidenti e infortuni. Il POS (abbreviazione di Piano Operativo di Sicurezza) e il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) sono due strumenti per la tutela dei lavoratori impiegati nel settore. Come stabilito dall’art. 89 del D.lgs. 81/2008, il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a. Tale documento è sempre obbligatorio nelle imprese che operano all’interno dei cantieri, anche in subappalto (compreso quelli temporanei o mobili).
Il Piano Operativo Sicurezza viene redatto dal datore di lavoro, cioè il titolare dell’impresa che si occupa dei lavori (non esiste alcuna distinzione tra l’impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice). Il POS contiene:
- Dati identificativi dell’impresa esecutrice;
- Descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni;
- Valutazione del rumore;
- Mansioni specifiche svolte in cantiere;
- Elenco di eventuali sostanze pericolose, opere provvisionali importanti e ponteggi;
- Organigramma della sicurezza;
- Organizzazione della sicurezza circa le macchine, le lavorazioni e le attrezzature;
- Valutazione dei rischi per i lavoratori dell’impresa;
- Eventuali procedure richieste dal PSC.
Per quanto riguarda la consegna del POS, per le imprese esecutrici affidatarie, il datore di lavoro deve consegnare il Piano di Sicurezza Operativo almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), che ne verificherà l’idoneità e decidere se accettarlo o rifiutarlo. Per le imprese subappaltatrici invece, almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere, il datore di lavoro consegna il documento al datore di lavoro dell’impresa affidataria, che si rivolgerà al Coordinatore per l’esecuzione.
Il POS non è obbligatorio per il lavoratori autonomi e le imprese pubbliche, poiché non rientrano nelle disposizioni dell’art. 17 comma 1 lettera a.
Il PSC è un documento che, ricorda Mirko Ravicini, descrive le varie fasi operative che si svolgeranno all’interno del cantiere, individuando le situazioni più a rischio e prevedendo le azioni da mettere in atto per ridurre o eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere allegato a contratto di appalto.
Come stabilito dal D.Lsg. 81/08 il PSC è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese (sia che si tratti di lavori pubblici sia privati). Deve essere redatto dal Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP), mentre la verifica della sua idoneità spetta al Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE). Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di assicurarsi che le disposizione previste dal Piano siano attuate e che tutti i rappresentanti di sicurezza ne abbiano una copia.
Il PSC contiene:
- Descrizione dell’opera e del cantiere e indicazioni del luogo;
- Relazione analitica di valutazione dei rischi e misure e procedure preventive e protettive;
- Riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere;
- Durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza;
- Misure di coordinamento collettivo.
Riferimenti: L’art. 89 del D.lgs 81/08 definisce cantiere “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse” continua a leggere qui.