La definizione di “Integratore Alimentare” è reperibile all’interno dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n° 169 del 21 Maggio 2004. In particolare, gli integratori alimentari sono definiti come “quei prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che concentrano un mix di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze (dieta sirt) che hanno un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.

Sinonimi di integratori alimentari sono, invece, le denominazioni di “complemento alimentare” o “supplemento alimentare”. Il pubblico potrà usufruire degli integratori alimentari attraverso confezioni studiate secondo piccoli formati di consumo, che assumono la forma di capsule, compresse, bustine o piccole boccette. L’assunzione di integratori alimentari è fonte di beneficio per la persona, poiché incrementa il benessere dell’organismo, migliorandone lo stato e le funzionalità. Infatti, gli integratori alimentari integrano e completano le normali capacità di funzionamento del corpo umano, poiché consentono l’introduzione di nutrienti e sostanze, caratterizzate da un notevole effetto nutritivo o fisiologico.

La commercializzazione e la messa in vendita di un integratore alimentare avvengono solo in seguito alla procedura di notifica dell’etichetta da parte del Ministero della Salute. A seguito della notifica, l’integratore alimentare entrerà a far parte di un elenco specifico e dedicato, in cui compariranno le caratteristiche del prodotto riportate già in etichetta. Tuttavia, tutti quei composti che non sono ancora oggetto di un’ordinata armonizzazione europea devono essere supportati dalle Linee Guida Ministeriali (LGM), secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo numero 169 del 2004. Il Decreto prevede che la sezione denominata “Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze” sia suddivisa in diverse parti, ciascuna dedicata ad uno specifico composto: 1. Vitamine e minerali, in cui sono indicati i livelli massimi di apporti consentiti, oltre che le origini degli ingredienti di cui sono composti. In particolare, la direttiva 46/2002/CEl per gli integratori alimentari e il regolamento (CE) 1925/2006 per gli alimenti. Inoltre, il regolamento (CE) 1170/2009 del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) 1925/2006 contengono “gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti, compresi gli integratori alimentari”; 2. Probiotici e prebiotici, per cui sono elencate le adeguate disposizioni. I probiotici sono quei microrganismi che, se assunti in buona quantità, hanno effetti benefici importanti sull’organismo umano. Gli alimenti o integratori con probiotici identificano quei cibi che contengono, in dosi massicce, microrganismi probiotici vivi e attivi. Questi ultimi giungono all’intestino, si moltiplicano e portano consentono un nuovo equilibrio per la microflora intestinale, favorendo una colonizzazione diretta.

Grazie all’assunzione costante di probiotici o prebiotici, l’organismo migliora le sue normali funzionalità, poiché questi composti attivano un complesso di effetti aggiuntivi rispetto alle normali attività nutrizionali, ed accoglie integratori che facciano da rimedi naturali contro l’infarto. Il prebiotico fa riferimento alle sostanze di natura alimentare, che però non sono digeribili, anche se agiscono positivamente sulla crescita e sull’attività di uno o più batteri. Questi ultimi sono già presenti nel tratto intestinale o se ne favorisce la presenza, se assunti insieme al prebiotico; 3. Altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, dove sono riportate varie disposizioni per altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, diverse dai botanicals. Vi appartengono nutrienti che non appartengono alla famiglia delle vitamine, dei minerali e delle altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico ammessi all’impiego negli integratori alimentari; 4. Integratori sostengono i regimi dietetici ipocalorici e che devono essere conformi a quanto prescritto; proprio per questo motivo, devono essere accompagnati da un’adeguata etichettatura e da una valida campagna pubblicitaria.

 

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